E' costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117 del 3.7.2017 e successive modifiche e integrazioni), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "i Cavalieri de li Terre tarentine".
Gli acronimi "APS" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
L'Associazione "I CAVALIERI DE LI TERRE TARENTINE APS - ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispirerà ai principi di democraticità e gratuità, non avrà scopo di lucro e perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale in particolare nella provincia di Taranto, ma anche in ambito regionale, nazionale ed estero. In quanto Ente di Terzo Settore l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.11
La qualità di soci si perde:
- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. In tal caso resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro ilprovvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 12
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive.
Assemblea dei Soci
Art. 13
L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e salvo quanto specificato nel precedente art. 7).
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. Per convocarel'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Art. 14
L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto privilegiandogli strumenti tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione da parte dell'associato (mail, pec, sms, ecc ...), ovvero mediante invio di lettera raccomandata a.r., oppure consegnata a mano, debitamente controfirmata.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione,l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
Art. 15
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 16
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
è possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile 7 verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
Art. 17
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 18
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la lororesponsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto sulla scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Consiglio Direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea.
Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta privilegiando gli strumenti tecnologici che garantiscano la
certezza dell'avvenuta ricezione da parte del consigliere (mail, pec, sms, ecc …),
ovvero mediante invio di lettera raccomandata a.r., oppure consegnata a mano,
debitamente controfirmata
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie
telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne
nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione;
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di
attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea
dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili
dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la
discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale
e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e
retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli
organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Art. 22
In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché
questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da
sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in
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carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore
alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Art. 23
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma
sociale. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e in
particolare gli compete di:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità
e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli
associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione;
- riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici
determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o
speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice
Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi,
non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il
bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,
effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi
operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite
massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 25
Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di
Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia
unitamente al libro soci.
LùOrgano di Controllo
Art. 26
Qualora l'Associazione superi i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, 10
l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I
componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti
di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di
controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulsuo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia
stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo
settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di
controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31,
comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga
opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della
rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Revisore legale di conti
Art. 27
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore
legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere
monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga
opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della
rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 28
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per
l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con
l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione
che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione
e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro
220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per
cassa.
Art. 29
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di
Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e
s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di
cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa
al bilancio.
Art. 30
Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 31
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più
opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
Le quote socialisono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio,
la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri Sociali
Art. 32
L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri
organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 33
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali
ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni
dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di
controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione
anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si
avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente
dell'Associazione.
Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 34
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila
euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornatisul proprio
sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2,
art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni
Art. 35
Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le
maggioranze previste dell'art. 17, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere
diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà
interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico
nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri
enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, con raccomandata a/r o secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere
si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale e fiscale
Art. 36
Per quanto non previsto dal presente statuto, esente sia da imposta di registro che da
imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia in quanto applicabili, con particolare
riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.